Normativa e sicurezza per l’abbigliamento da lavoro
- By : Redazione Digital Desk
- Categoria: Formazione

Ad oggi la sicurezza sul lavoro in tema di abbigliamento da lavoro è regolamentato dal Normativa sicurezza sul lavoro d. lgs. 81/2008, anche detto “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che al suo interno contiene la normativa da seguire per la sicurezza sul lavoro e che contiene le disposizioni che riguardano anche le norme sull’abbigliamento da lavoro.
Nella normativa si cita il termine ‘Dispositivi di Protezione Individuale’. Si parla di Dispositivi di Protezione Individuale per far riferimento a quei prodotti che sono pensati per proteggere la persona che li indossa da una serie di rischi, in ambito sportivo,
lavorativo e ricreativo.
In particolare bisogna tenere presente che, ai sensi del d. lgs. 81/2008:
– Per il datore di lavoro: è obbligatorio fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ed i mezzi di protezione una volta valutati i rischi ai quali è esposto il lavoratore.
– Per i lavoratori: è obbligatorio osservare le normative e le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, avendo cura anche dei Dispositivi di Protezione Individuale che sono nella loro titolarità.
Norme per l’abbigliamento da lavoro
La scelta dell’abbigliamento da lavoro che risponda ai parametri sulla sicurezza non è univoco, ma dipende dal tipo di lavoro che si deve svolgere.
In sostanza l’abbigliamento deve essere:
– adeguato rispetto al rischio che vuole prevenire e non devono mettere maggiormente in pericolo il lavoratore
– devono essere pensati per essere adeguati rispetto alle condizioni presenti sul luogo di lavoro
– devono potere essere adattati alle caratteristiche dei lavoratori
– devono rispettare le esigenze di salute dei lavoratori.
La scelta va fatta dai professionisti dell’abbigliamento da lavoro, e quindi spetta al datore di lavoro mantenere sempre pronti e a disposizione i DPI (dispositivi di protezione individuale), che devono essere sempre efficaci. Spetta al datore di lavoro occuparsi anche della loro sistemazione, riparazione e sostituzione se necessari.
Esempio di abbigliamento da lavoro
Come abbiamo detto non c’è un tipo unico di DPI che possa valere per ogni tipo di lavoro. In ambienti a rischio chimico si utilizzeranno dispostivi per la protezione degli occhi e delle mani e tute speciali che non possano essere perforate da agenti chimici.
In cantiere si usano invece dei Dispositivi di Protezione Individuale come scarpe antinfortunistiche ed elmetti, oltre che guanti e pantaloni anti strappo. Quando si lavora ad altezza, bisogna indossare anche delle imbracature obbligatorie per prevenire delle cadute. In altre situazioni (lavoro nei cantieri stradali) i Dispostivi di Protezione Individuale includono degli abiti ad alta visibilità; laddove vi sia pericolo di fiamme libere, bisogna indossare degli indumenti e dei Dispostivi di Protezione Individuale ignifughi che possano limitare il rischio di ustioni; il tessuto antiacido ed antistatico è invece necessario in altri ambienti di lavoro ancora.
Insomma, a seconda del luogo di lavoro i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere adeguati rispetto alle reali esigenze dei lavoratori ed ai rischi presenti; bisognerebbe altresì cercare di tenere in considerazione l’esigenza del lavoratore di contemperare comodità e sicurezza. Bisogna anche che il lavoratore stesso si impegni ad indossare i Dispostivi di Protezione Individuale senza dimenticanze e ogni volta che lavora, per la propria sicurezza e per salvaguardare anche quella degli altri. Bisogna altresì che riporti ogni problema o rottura dei Dispositivi.
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